Secondo quanto riportato nell’articolo 2 del Decreto Legislativo n° 169 del 21 Maggio 2004, sono definiti integratori alimentari quei “prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate”. Complemento alimentare o supplemento alimentare rappresentano, invece, suoi sinonimi. Gli integratori alimentari sono offerti al pubblico in piccoli formati di consumo, assumendo la forma di capsule, compresse, bustine o piccole boccette.

Gli integratori alimentari possono fornire il loro contributo, incrementando il benessere dell’organismo umano, poiché migliorano lo stato o agevolano l’adeguato funzionamento delle diverse parti del corpo umano, integrando e completando le normali funzionalità dell’organismo, grazie all’introduzione di nutrienti e sostanza con un elevato effetto nutritivo o fisiologico. Nel momento in cui avviene la procedura di notifica dell’etichetta presso il Ministero della Salute, l’integratore alimentare può essere commerciabile, anche offrendo rimedi naturali contro l’obesità. Ottemperata tale procedura, l’integratore alimentare viene inserito in un elenco dedicato, con le caratteristiche del prodotto riportate in etichetta. La legislazione nazionale, in modo particolare l’articolo 5 del Decreto Legislativo numero 169 del 2004, prevede che gli integratori alimentari vengano supportati dalla Linee Guida Ministeriali (LGM) per tutti quegli elementi che non godono di un’armonizzazione di respiro europeo. Secondo quanto disposto dal Decreto, la voce “Apporto di vitamine, minerali e altre sostanze” sono suddivise nelle seguenti sezioni: 1. Vitamine e minerali, in cui sono indicati i livelli massimi di apporti consentiti, oltre che le origini degli ingredienti di cui sono composti. In particolare, la direttiva 46/2002/CEl per gli integratori alimentari e il regolamento (CE) 1925/2006 per gli alimenti. Inoltre, il regolamento (CE) 1170/2009 del 30 novembre 2009, che modifica la direttiva 2002/46/CE e il regolamento (CE) 1925/2006 contengono “gli elenchi di vitamine e minerali e le loro forme che possono essere aggiunte agli alimenti, compresi gli integratori alimentari”; 2. Probiotici e prebiotici, per cui sono elencate le adeguate disposizioni. I probiotici indicano quei microrganismi che hanno effetti benefici sull’organismo, una volta assunti in quantità importanti.

Gli alimenti o integratori con probiotici identificano quei cibi che contengono, in dosi massicce, microrganismi probiotici vivi e attivi. Questi ultimi giungono all’intestino, si moltiplicano e portano un nuovo equilibrio alla microflora intestinale, favorendo una colonizzazione diretta (dieta sirt). Inoltre, hanno la capacità di incoraggiare e migliorare le funzioni di equilibrio fisiologico dell’organismo, poiché attivano un complesso di effetti aggiuntivi rispetto alle normali attività nutrizionali. Il prebiotico fa riferimento alle sostanze di natura alimentare, che però non sono digeribili. La loro adeguata assunzione, però, agisce positivamente su una selettiva la crescita e sull’attività di uno o più batteri. Questi ultimi sono già presenti nel tratto intestinale o se ne favorisce la presenza, se assunti insieme al prebiotico; 3. Altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico, dove sono riportate varie disposizioni per altri nutrienti e altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico, diverse dai botanicals. Vi appartengono nutrienti che non afferiscono alla famiglia delle vitamine, dei minerali e delle altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico ammessi all’impiego negli integratori alimentari; 4. Integratori che vanno in ausilio a regimi dietetici ipocalorici, che devono essere conformi a quanto prescritto, oltre che essere accompagnati da un’adeguata etichettatura e da una valida campagna pubblicitaria.