Abuso edilizio: questo resta l’unico modo per evitare la demolizione

Che cosa dice la giurisprudenza rispetto la possibilità di evitare la demolizione dell’abuso edilizio. Una panoramica sul tema.

Una delle questioni più delicate e urgenti che spesso si trovano ad affrontare amministrazioni e forze dell’ordine è quella dell’abuso edilizio. A volte gli abusi riguardano costruzioni prive del tutto di autorizzazioni che si inseriscono in ambienti protetti. Ma queste sono le questioni più evidenti e da un certo punto di vista, le più semplicemente risolvibili.

lavori edili
Abuso edilizio: questo resta l’unico modo per evitare la demolizione – pensioniblog.it

Molto più controversi sono i casi di lavori di minore entità, magari in contesti urbani, che impattano sull’ambito architettonico o quello paesaggistico, ma con rilievo non eccessivo. Se nel caso di abusi chiari, per esempio per i cosiddetti ecomostri, la soluzione della demolizione è quasi certa, in altre situazioni deve essere valutata con estrema attenzione.

Demolizione, quanto è necessaria e quando no

Diamo immediatamente che cosa prevede il Testo unico dell’edilizia. Per la norma la demolizione si applica nei casi in cui le costruzioni realizzate mancano del titolo edilizio o se si verifichino delle variazioni essenziali del titolo edilizio stesso. Si parla cioè di totale difformità.

costruzione demolita
Demolizione, quanto è necessaria e quando no – pensioniblog.it

Se invece la difformità risulta parziale, la demolizione completa della realizzazione non è prevista. Semmai è possibile la demolizione delle parti difforme, purché non danneggino le parti conformi. Infatti si parla in queste situazioni di parziale difformità. Sono tali ad esempio le ridistribuzione interne degli spazi, gli aumenti di cubatura e di superficie utile che rientrano nelle tolleranze costruttive.

In questo senso si è espresso recentemente il TAR della Campania, accogliendo un ricorso per l’annullamento dell’ordine di demolizione relative a delle opere abusive effettuate su una costruzione di tre piani fuori terra. Chi ha presentato il ricorso ha sostenuto che la demolizione richiesta dal Comune non era ammissibile perché gli interventi erano parziali difformità.

Si trattava di un aumento dell’altezza di uno dei piani, con un incremento ridotto della cubatura. Stesso discorso per l’aumento di superficie individuato, che rientrava nelle tolleranze costruttive o nelle parziali difformità, non sanzionabili con la demolizione. Infine l’apertura di un varco di collegamento, con la modifica della distribuzione interna, rappresenta un intervento di manutenzione straordinaria.

Quindi sulla base dei presupposti di legge, il TAR campano ha accolto il ricorso e bloccato la demolizione delle opere realizzate. Insomma se si configura una parziale difformità, la demolizione non è prevista e non deve essere applicata. Come si vede la questione è abbastanza complessa e deve essere valutata attentamente, le possibilità di evitare la demolizione dell’abuso sono presenti e concrete.

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